Aggiornamento del 3 dicembre 2019
In atto le procedure per l'elezioni delle Commissioni d'Albo.
Per avere notizie, accedete al portale di riferimento al vostro albo.
Scrivete a info@assiatel.it per dubbi e quesiti professionali :-)
Chi fosse interessato a dare valore alla laurea specialistica/magistrale in Tecniche diagnostiche e a far parte del relativo network pùò scrivere a biotecnici@assiatel.it
Chi è interessato a ricerca di lavoro, cambio di sede, altro simile, può scrivere a curriculum@assiatel.it entrando a far parte del network specifico
Gli Ordini territoriali e la federazione nazionale stanno gestendo le tante richieste di chiarimenti sulla professione che pervengono dai TSLB di tutta Italia?
Le RAMR stanno contribuendo al cambiamento, anche organizzativo e strutturale e non solo di mentalità?
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E' Legge dello Stato l'art. 1, comma 537 della Legge 145/18
Art. 1, Comma 537. Legge 145/2018
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché' di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché' si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».
538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.
539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
... Mentre le cariatidi festeggiano i venti anni della L. 42/99, autocelebrandosi per meriti non propri, i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico si estinguono ...I laboratori sempre più ricchi di biologi e biotecnologi che fanno i TSLB ... i TSLB relegati a funzioni inferiori o non peculiari ...
I corsi di laurea in svolgimento nelle varie Università italiane danno scarsa attenzione alla parte giuridica della professione, pochi insegnamenti sulla Storia della professione, sulla deontologia professionale, in Bioetica ...
Tutti sappiamo che sono scienze peculiari per la caratterizzazione di una professione e sanitaria in particolare.
Bando quindi alle demagogie e azione, azione e ancora azione.
Giovani laureati TSLB e laureati magistrali in Sc. delle PP.SS.TT. Diagnostiche, non aspettate ... prendete il vostro futuro nelle vostre mani e chiedete alle Sedi degli Ordini delle varie articolazioni nazionali, di dare spazio ai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.
Le principali norme sulla professione ... (in costruzione)
Sanità n. 745/1994 ... Il "Nuovo Tecnico di Laboratorio"
- L. 42/1999
- L. n. 251/2000
- L. n. 43/2006
- DPCM n. 48 del 26.02.2008 - "Recepimento dell'accordo 15.11.2007 tra Governo, []...] per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie [...]
- continua...